Bonus facciate, chi può richiederlo: Alcuni chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

da | 28 Lug 2021 | Fiscale

La legge di bilancio 2020, ha previsto una detrazione dall’imposta lorda, c.d. Bonus facciate, pari al 90 per cento delle spese documentate e sostenute nell’anno d’imposta 2020, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, compresi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura, eseguiti su edifici.
Ma chi può richiederlo?
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
– le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
– gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
– le società semplici;
– le associazioni tra professionisti;
– i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Con la risposta n. 499, in particolare, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che il bonus facciate può essere richiesto anche anche solo da uno dei condomìni. E ha poi sottolineato che per quanto riguarda gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, “in applicazione del criterio legale di ripartizione delle spese condominiali previsto dall’articolo 1123 del codice civile, ‘le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione'”.

L’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che è possibile beneficiare della detrazione utilizzando un criterio diverso da quello legale di ripartizione delle spese condominiali prescritto dall’articolo 1123 del codice civile. A patto però che, “in conformità al medesimo articolo 1123 del codice civile, l’assemblea dei condomini autorizzi l’esecuzione dei lavori e all’unanimità acconsenta al sostenimento delle relative spese” da parte dell’interessato agli interventi. Indicazione valide anche nel cosiddetto condominio minimo, ossia di un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che anche solo da uno dei condomìni può sostenere interamente le spese previste per il rifacimento delle facciate e quindi beneficiare del bonus facciate “adottando una delibera condominiale all’unanimità che preveda l’autorizzazione ai lavori e il sostenimento della spesa solo in capo allo stesso”.

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