ISEE più esigente per gli aspiranti studenti universitari. L’innalzamento infatti dalla vecchia soglia di 6.500 euro a quella attuale di 9.000 euro rende le cose più complicate per quei ragazzi che vorrebbero presentare un indicatore economico autonomo senza dover per forza aggregare i dati del nucleo di origine.
Con l’autunno alle porte, il clima che tira attorno alle domande per le DSU ISEE universitarie comincia a scaldarsi, vuoi per la richiesta di eventuali borse di studio o semplicemente per ricavarne agevolazioni sui costi di iscrizione e frequentazione.
Un aspetto decisivo è dunque l’autonomia dello studente, condizione che entra in ballo nel caso di quei ragazzi che per varie ragioni non figurano come residenti nel nucleo dei genitori, e quindi dal punto di vista anagrafico costituiscono un nucleo a sé: un caso classico è quello dei ragazzi che nel frattempo si sono trasferiti e hanno messo su casa per conto loro volendo comunque proseguire nel percorso accademico.
È in questi casi, quindi, che sarà necessario verificare se ci sono effettivamente quei margini di indipendenza dal nucleo genitoriale.
Lo studente universitario è dichiarato autonomo dal nucleo familiare di origine, evitando così di dover considerare i redditi e i patrimoni dei genitori, se in possesso di entrambi i requisiti:
- residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell’ISEE universitario, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- adeguata capacità di reddito: lo studente universitario deve aver prodotto redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, non inferiori a 9.000 euro da almeno due anni. Per valutare l’adeguata capacità di reddito si deve sempre fare riferimento alle disposizioni dell’università che disciplinano la richiesta della prestazione. Il reddito deve essere riferito, in linea di principio, al singolo studente universitario, se tuttavia questi è coniugato ovvero in regime di “convivenza di fatto” (art. 1, comma 36 della Legge n. 76 del 2016) registrata presso il Comune di residenza, la predetta soglia deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge ovvero del convivente di fatto dello studente universitario.
Se anche uno solo dei due requisiti non è soddisfatto, lo studente universitario non può essere considerato autonomo e quindi, come già detto, si devono considerare anche i redditi e patrimoni dei suoi genitori (e dei componenti il loro nucleo).