Modello ISEE 2021, novità per la DSU corrente.

da | 15 Set 2021 | Fiscale

Il Ministero del Lavoro, con decreto direttoriale n. 314 del 7 settembre 2021 ha aggiornato le istruzioni e la modulistica della DSU utili al rilascio del modello ISEE corrente.
Con la nuova versione del modello viene introdotta la possibilità di presentare il modello ISEE corrente, non solo in caso di modifiche della situazione reddituale e lavorativa, ma anche qualora si verifichi una riduzione del patrimonio superiore al 20% nel corso di un anno.
Viene data quindi la possibilità di calcolare un ISEE CORRENTE  basato non solo sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ovvero di interruzione dei trattamenti),ma anche a far data dal 1° aprile di ciascun anno, sui patrimoni posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la DSU.

Le variazioni che vengono considerate ai fini della richiesta e/o aggiornamento dell’ISEE corrente riguardano le categorie di seguito indicate:
a) Lavoro a tempo indeterminato e/o trattamenti esenti
b) Lavoro a tempo determinato o autonomo:
c) Rilevanti variazioni del reddito complessivo
d) Rilevanti variazioni del patrimonio complessivo (tale ipotesi può essere fatta valere a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, indicando i saldi e le giacenze al 31/12 rispetto alla presentazione della DSU ordinaria)
ad) Lavoro a tempo indeterminato e/o trattamenti esenti e Rilevanti variazioni del patrimonio complessivo (tale ipotesi può essere fatta valere a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno)
bd) Lavoro a tempo determinato o autonomo e Rilevanti variazioni del patrimonio complessivo (tale ipotesi può essere fatta valere a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno)
cd) Rilevanti variazioni del reddito complessivo e Rilevanti variazioni del patrimonio complessivo (tale ipotesi può essere fatta valere a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno)

Laddove, dopo la presentazione di un ISEE corrente per aggiornare la parte patrimoniale, venga presentato un ISEE corrente per aggiornare la parte reddituale, in quest’ultimo deve essere aggiornata anche la parte patrimoniale.  Allo stesso modo laddove, dopo la presentazione di un ISEE corrente per aggiornare la parte reddituale, venga presentato un ISEE corrente per aggiornare la parte patrimoniale, in quest’ultimo deve essere aggiornata anche la parte reddituale.
Nel caso in cui siano aggiornati solo i redditi l’ISEE corrente ha validità di sei mesi dal momento della presentazione della DSU (Modulo MS), a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.
Nell’ipotesi in cui siano aggiornati solo i patrimoni ovvero i patrimoni e i redditi l’ISEE corrente ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU (Modulo MS). Se durante il periodo di validità dell’ISEE corrente, nel quale sia stata aggiornata anche o solo la componente reddituale, intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

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