Il Social bonus consente agli Enti del Terzo settore di trovare un nuovo canale di finanziamento per la copertura dei costi sostenuti per il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati a questi enti per lo svolgimento delle loro attività di interesse generale non commerciali.
Social Bonus: quando si applica
Il bonus scatta, come abbiamo accennato, solo su specifiche erogazioni a favore del Terzo Settore e varia a seconda di chi le esegue, se persona fisica o ente/società. Stabilisce infatti il decreto 89/2022 del Lavoro e delle Politiche Sociali che “sono ammesse al credito d’imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del Terzo settore”.
- immobili pubblici inutilizzati;
- beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata”.
Social Bonus: chi può chiederlo
Rientrano quindi nel raggio del credito solo quelle somme che le organizzazioni destinatarie utilizzeranno per finanziare progetti di recupero sulle suddette tipologie di beni mobili e immobili.
Quanto invece ai contribuenti beneficiari del bonus, questi possono essere:
- persone fisiche, che ne godranno in diminuzione dall’imposta nella misura del 65% della donazione, spalmato in tre quote annuali a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione, a condizione però che il credito stesso non risulti superiore al 15% del reddito complessivo;
- enti/società no profit, che ne godranno nella misura del 50% della donazione secondo le stesse regole già descritte per le persone fisiche (credito suddiviso in tre rate, ma a condizione che non superi il 15% del reddito).
Social Bonus: come si applica
Insomma, per le erogazioni effettuate nel 2022, l’applicazione del credito (al 65 o 50 per cento) partirà dal 730 di quest’anno (2023) e proseguirà nelle due dichiarazioni successive (2024 e 25).
Social Bonus nel Modello F24
Ma c’è anche una terza tipologia di beneficiari, cioè i titolari di reddito d’impresa, per i quali il credito sarà “utilizzabile in compensazione”, sempre “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’erogazione liberale, presentando il Modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate”.