ASSEGNO DI INCLUSIONE: I PRIMI CHIARIMENTI SULLE REGOLE

da | 29 Mag 2023 | Previdenziale

Nel 2024 arriverà l’Assegno di Inclusione, il ‘nuovo’ Reddito di Cittadinanza, riservato ai nuclei familiari in cui sia presente un minore o una persona oltre 60 anni o con disabilità.
Potranno ottenerlo:
• cittadini italiani;
• cittadini europei o loro familiari;
• cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

I REQUISITI

Sul fronte ‘economico‘ ecco i requisiti:

  • un valore dell’Isee, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro, valore che è rimodulato nel caso di nuclei familiari con minorenni;
  • un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (presenza di figli minori, componenti con disabilità o non autosufficienti, etc.).
    Nel reddito familiare sono incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare; invece, non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di Cittadinanza o di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.
  • un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30mila euro, come definito ai fini Isee, se diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini Imu non superiore a 150.000 euro;
  • un patrimonio mobiliare non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo. A questi massimali sono ulteriormente incrementati per ogni componente in condizione di disabilità o di non autosufficienza.
    L’assegno sarà compatibile con la percezione di NASPI, DISCOLL, Disoccupazione agricola.

L’IMPORTO

Ai fini dell’importo, tuttavia, bisogna considerare che nel passaggio da Rdc ad Assegno di inclusione cambiano le regole per il calcolo del parametro di scala di equivalenza, in quanto non si terrà più conto dei componenti maggiorenni occupabili presenti nel nucleo.
Nel dettaglio:

  • per il richiedente viene assegnato sempre un valore pari a 1;
  • i maggiorenni vengono invece esclusi dal parametro di scala eccetto nel caso di coloro con carichi di cura (chi si prende cura di un disabile, di un minore di 3 anni, oppure di 3 o più figli minori) e gli over 60, ai quali continua a essere assegnato un valore pari a 0,4;
  • per ciascun componente disabile o non autosufficiente viene assegnato un valore pari a 0,5;
  • novità anche per i minori, per i quali fino a oggi veniva assegnato un valore pari a 0,2. Con l’Assegno di inclusione questo valore scende a 0,15 per ciascun minore di età, fino a un massimo di due, 0,10 per gli altri.
    Di fatto, a essere maggiormente penalizzate sono quelle famiglie in cui è presente il maggior numero di componenti occupabili: infatti, mentre a questi prima veniva assegnato un parametro di scala di equivalenza pari a 0,4, con l’Assegno di inclusione i maggiorenni verranno considerati solamente se over 60, disabili (in tal caso con valore pari a 0,5) oppure se vi gravano carichi di cura come ad esempio per chi assiste un disabile (purché presente nel nucleo), figli di età inferiore a 3 anni o comunque 3 o più figli (di qualsiasi età).
    A essere penalizzate anche le famiglie con figli, specialmente quando numerose, visto che il parametro di scala per i minorenni scende dallo 0,2 a 0,15 per i primi due figli, 0,10 per gli altri.

OBBLIGO DI LAVORO – OFFERTA CONGRUA

Come per il RDC i componenti del nucleo che percepisce l’assegno di inclusione che siano disoccupati, maggiorenni , non impegnati in corsi di studi devono intraprendere il percorso di inserimento lavorativo previa registrazione al SIISL nuovo sistema informativo per l’ inclusione sociale e lavorativa che trasmette i dati dal competente Centro per l’Impiego.
Sono esonerati:

  • over 60,
  • disabili
  • soggetti con patologie oncologiche
  • componenti con carichi di cura (figli sotto i tre anni o disabili in condizioni di gravità).

L’assegno decade in caso di rifiuto della prima offerta di lavoro congrua mentre l’assegno si sospende per il periodo di eventuali contratti di lavoro fino a 6 mesi e riprende al termine.

LE SANZIONI PREVISTE
Chiunque per ottenere indebitamente l’Assegno di inclusione rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La mancata comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attivita’ irregolari, e di altre informazioni dovute e rilevanti e’ punita con la reclusione da uno a tre anni.
Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati citati o per un delitto non colposo che comporti l’applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, consegue, l’immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario e’ tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

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