L’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all’Assegno Sociale ai cittadini italiani che abbiano compiuto 67 anni , risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge.
Ai fini della percezione dell’assegno sociale possono richiedere la prestazione, oltre ai cittadini italiani, anche i cittadini di seguito elencati:
a) cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari;
b) cittadini della Repubblica di San Marino;
c) cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;
d) cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
e) cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.
A partire dal 1° gennaio 2009 è richiesto l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni.
Introducendo l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno 10 anni nel territorio nazionale ne è richiesta una verifica per il rispetto dello stesso.
In particolare, la continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi. Quindi, in tale ipotesi, il calcolo del periodo di soggiorno in Italia si interrompe con l’ultimo giorno di presenza nel nostro Paese e il nuovo computo del periodo di soggiorno decorrerà dal primo giorno di presenza sul territorio nazionale, successivo a tale interruzione.
Qualora, invece, ci siano assenze complessivamente superiori a dieci mesi nell’arco di cinque anni, l’interruzione della continuità del soggiorno coincide con il primo giorno successivo al decimo mese di assenza nel quinquennio, e quindi il computo dei dieci anni di soggiorno continuativo ripartirà nuovamente dalla prima data utile di presenza in Italia,
successiva all’interruzione.
Importante è chiarire che non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci
mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.
Fondamentale ai fini della verifica del requisito in commento è individuare la prima data di ingresso nel territorio nazionale da cui fare decorrere il decennio di soggiorno legale e continuativo.
Pertanto, la verifica del requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni deve essere effettuata dalle Strutture territoriali attraverso l’acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune.
Nelle ipotesi in cui la visura storica anagrafica rilevasse la presenza di periodi di assenza all’interno dei dieci anni o discontinuità nelle date inserite dall’Ufficio Anagrafe, le Strutture territoriali dovranno richiedere all’interessato ogni ulteriore documentazione utile alla verifica del requisito (copia dei permessi/titoli di soggiorno, copia dei passaporti contenenti timbri di ingresso e uscita dal Paese, ecc.).
Inoltre, nell’ipotesi di documentazione insufficiente, l’attività di verifica del periodo di permanenza continuativa in Italia potrà essere integrata mediante la consultazione:
- degli archivi dell’Istituto;
- di altra documentazione oltre a quella allegata alla domanda ( copia dei contratti di utenze in Italia, ecc.);
- dei dati provenienti dall’Anagrafe comunale, anche tramite richieste di accertamento anagrafico presso i Comuni.