Assegno Unico 2021 per i figli: primi chiarimenti

da | 16 Giu 2021 | Previdenziale

Dal primo Luglio iniziano gli aiuti alle famiglie con figli minorenni in attesa dell’Assegno Unico e universale. C’è grande attesa per l’attuazione della legge delega 46/2021, che prevede un assegno unico per i figli under 21 ma, prima che il provvedimento diventi effettivo, il governo Draghi ha comunque deciso di intervenire con un iniziale contributo transitorio, che sarà erogato dal prossimo primo Luglio e resterà effettivo sino al 31 Dicembre 2021.

A decorrere dal 1 Luglio 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, la misura si AFFIANCA E NON SOSTITUISCE L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE, che continua a trovare normale applicazione fino a che non verrà sostituito dall’ ASSEGNO UNICO, che entra in vigore dal 1 Gennaio 2022.

Dal 1 Luglio 2021, per i nuclei famliari che non hanno diritto agli ANF (artigiani, commercianti, CD/CM, titolari di p.iva, disoccupati non indennizzati), trova applicazione l’ASSEGNO TEMPORANEO. Il nuovo assegno temporaneo, invece,  NON SPETTA ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata Inps dato che ad essi è stata estesa la disciplina degli ANF.

I requisiti da soddisfare congiuntamente per accedere alla misura sono:

  • essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’UE o di uno stato non appartenente all’UE  ma in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo o per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  •  essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  •  essere domiciliato e residente in Italia e avere figli a carico fino ai 18 anni di età;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, e titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • ISEE valido alla presentazione della domanda, con valore non superiore a 50 mila euro.

L’assegno è determinato in base alle soglie ISEE, e gli importi mensili dello stesso sono maggiorati di 50 euro per ogni figlio minore con disabilità.

La domanda verrà presentata telematicamente sul canale dell’Istituto Inps, secondo le modalità che lo stesso istituto fornirà, stando alle ultime notizie, entro il 30 Giugno 2021. La decorrenza è prevista dal mese di presentazione della domanda; mentre invece per le domande presentate entro il 30/9/2021, verranno corrisposti anche gli arretrati a partire dal mese di Luglio 2021.

L’assegno unico temporaneo è compatibile con:

  • assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • assegno di natalità;
  • premio alla nascita;
  • fondo di sostegno alla natalità.

Per i percettori di Reddito di Cittadinanza, l’Inps, d’ufficio corrisponde l’assegno temporaneo insieme al reddito di cittadinanza, con le stesse modalità di erogazione di quest ultimo. Il beneficio corrispondente complessivo è dato sottraendo dall’importo teorico spettante, la quota di RDC relativa ai figli minori che fanno parte al nucleo familiare.

Infine, a decorrere dal 1 Luglio 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore relativi agli ANF, sarà riconosciuta una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio per i nuclei fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio per quelli composti da almeno 3 figli.
Si resta in attesa di Circolare attuativa Inps in merito ad ulteriori chiarimenti e alle istruzione per l’invio delle domande.

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