Assegno Unico e Universale: chiarimenti su maggiorazioni per il nucleo per figli maggiorenni e genitori separati

da | 21 Apr 2022 | Previdenziale

L’Inps con il messaggio n. 1714 del 20/04/2022 fornisce precisazioni in merito alla disciplina dell’AUU.

In particolare, in materia di riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori, è prevista una maggiorazione dell’assegno per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili; quest’ importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente,  fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Mentre, per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro, la maggiorazione non spetta.

Ai fini di tale maggiorazione, si rilevano i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno. Si precisa che vanno considerati anche gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno.

Ai fini della maggiorazione, infine, viene computato anche il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia. Infine, la maggiorazione spetta altresì ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi.

Le maggiorazioni in caso di nuclei familiari numerosi

La normativa dell’AUU prevede una maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo di importo pari a 85 euro mensili, che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e che si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

Invece, è prevista una maggiorazione “forfettaria” per i nuclei familiari con quattro o più figli, di 100 euro mensili per nucleo. Qualora nel nucleo siano presenti figli con genitori diversi, tali maggiorazioni spettano solo ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli. A tal proposito facciamo un esempio:

  • In un nucleo composto da 4 figli nel quale i 2 genitori che fanno parte del nucleo ISEE hanno in comune solo 3 dei 4 figli dichiarati nella DSU, la maggiorazione spetta al 100% al genitore, madre o padre, di tutti e 4 figli presenti nel nucleo.

Per quanto riguarda la determinazione del numero totale di figli, sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, anche se alcuni di essi non abbiano diritto all’AUU. Invece, in mancanza di ISEE, dovrà farsi riferimento per la determinazione del numero dei figli alla composizione del nucleo familiare auto dichiarato.

L’AUU ai genitori separati

L’Assegno Unico e Universale è erogato in uguale misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o che  hanno l’affidamento condiviso dei figli. I genitori possono stabilire che l’assegno venga per intero  erogato solo a uno dei due, confermando in procedura l’accordo tra le parti. L’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha ‘affidamento esclusivo. Il richiedente che si trova nella suddetta condizione lo dichiara nella domanda, selezionando l’apposita opzione, e chiedendo l’erogazione dell’AUU al 100%.

Inoltre, se l’assegno viene già erogato con ripartizione al 50%, il genitore può chiedere la modifica delle modalità di erogazione, integrando la domanda on line già presentata, e chiedendo il pagamento al 100%.

AUU e Figli maggiorenni

L’AUU è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolga il servizio civile universale.

In particolare, in riferimento al figlio maggiorenne fino ai 21 anni che svolga un’attività lavorativa e possegga un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui, si ricorda che i figli maggiorenni sono da intendersi come facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE e che il reddito complessivo è dato dalla somma di tutti redditi imponibili. Per cui il figlio maggiorenne fino ai 21 anni, che convive con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive, a prescindere dal carico fiscale e con l’ulteriore condizione che, nell’anno di riferimento della domanda di AUU, non deve possedere un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a euro 8.000.

Nell’ipotesi di figlio maggiorenne, che non convive con alcun genitore, può fare parte del nucleo dei suoi genitori in cui “viene attratto”. Ai fini dell’AUU, il carico per i figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, “attratti” nel nucleo dei genitori, è verificato se congiuntamente:

  • nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non è superiore alla soglia di euro 4.000;
  • nell’anno di riferimento dell’AUU, il reddito complessivo lordo presunto non supera l’importo pari a euro 8.000.

Il limite di reddito complessivo lordo presunto, pari a euro 8.000, non si applica per i figli maggiorenni disabili.

Infine, il figlio maggiorenne, per il quale sia stato disposto un provvedimento di affidamento temporaneo prorogato fino ai 21 anni, può scegliere di fare nucleo a sé o fare parte del nucleo familiare dell’affidatario.

Raggiungimento della maggiore età successivamente all’inoltro della domanda di AUU

Nel caso di figli che raggiungono la maggiore età dopo l’inoltro della domanda è prevista la possibilità che il figlio diventato maggiorenne, presenti domanda di AUU per conto proprio ma, in tale caso, la sua domanda comporta la decadenza della “scheda” presente nella domanda del genitore e proseguirà, pertanto, l’erogazione della prestazione direttamente a lui, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante. Mentre, qualora il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato “Evidenza” per consentire al cittadino l’integrazione delle dichiarazioni relative al figlio maggiorenne.

Quindi il genitore richiedente dovrà accedere alla domanda on line, selezionare la “scheda” relativa al figlio neomaggiorenne e accedere alla nuova pagina, nella quale dovrà selezionare la presenza di una delle condizioni alternative previste dalla norma dopo di che la domanda integrata è posta nuovamente in istruttoria per le verifiche, con riconoscimento, in caso di esito positivo, delle somme arretrate spettanti (dal mese successivo a quello di compimento della maggiore età). L’integrazione sarà possibile solo fino alla fine dell’anno di riferimento della prestazione, ossia fino al 28 febbraio dell’anno successivo. Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare l’integrazione dei dati mancanti.

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