Assegno unico e universale per i percettori di Reddito di cittadinanza: procedura e modalità di compilazione del modello “Rdc/Pdc – Com AU”

da | 1 Giu 2022 | Previdenziale

L’Inps con la circolare n. 53 del 28 aprile 2022 ha illustrato le modalità di riconoscimento dell’AUU per i nuclei percettori di Rdc ai quali l’AUU è corrisposto d’ufficio come quota integrativa del Rdc percepito in ciascuna mensilità. La quota viene determinata al netto dell’importo relativo ai figli facenti parte del nucleo familiare calcolato sulla base della scala di equivalenza.

L’istituto chiarisce, inoltre, che il riconoscimento dell’integrazione avviene attraverso la presentazione del modello “Rdc/Pdc – Com Assegno unico (AU)” , limitatamente ai casi in cui le informazioni che sono indispensabili al riconoscimento della suddetta integrazione Rdc/AU o delle relative maggiorazioni non sono già in possesso dell’Istituto, né sono desumibili dalle banche dati a disposizione.

La corresponsione dell’integrazione Rdc/AU d’ufficio è stata effettuata in favore dei nuclei familiari beneficiari di Rdc, tenendo conto del rapporto di genitorialità desunto dalla DSU mediante la verifica dei ruoli di “dichiarante”, “coniuge” e “figlio”, che presentano le seguenti caratteristiche:

1) nuclei nei quali sono presenti entrambi i genitori, limitatamente alla quota spettante per i figli minorenni e/o i figli maggiorenni disabili, a carico secondo le regole ISEE;

2) nuclei composti da un unico genitore per i figli minorenni e/o maggiorenni disabili, a carico secondo le regole ISEE, nei limiti del 50% dell’importo spettante.

In queste ipotesi, la presentazione del modello Rdc – Com AU deve avvenire, ad esempio, qualora si intenda richiedere le maggiorazioni previste per i figli maggiorenni sino a 21 anni ovvero nei casi di genitori entrambi lavoratori o ancora per la maggiorazione compensativa ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs n. 230/2021.

QUANDO PRESENTARE IL  MODELLO “RDC/PDC – COM AU”

  • GENITORE UNICO

In caso di genitore unico, vi è la necessità da parte dello stesso di provvedere alla presentazione del modello per il riconoscimento della restante quota del 50%.  Qualora sia richiesta la corresponsione dell’importo dell’integrazione per intero, è necessario specificare le motivazioni della mancanza dell’altro genitore, selezionando una delle seguenti opzioni presenti nel modello:

  1. decesso dell’altro genitore;
  2. allontanamento dell’altro genitore dal nucleo familiare, certificato da provvedimentogiurisdizionale o di altra autorità;
  3. affido esclusivo del figlio al genitore percettore del Rdc;
  4. genitore sconosciuto o cittadino straniero non avente codice fiscale italiano;
  5. esistenza dell’accordo con l’altro genitore, in virtù del quale si chiede l’attribuzione dell’intero importo (cfr. il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022)

 

Invece, laddove l’altro genitore non presente nel nucleo beneficiario del Rdc, intenda effettuare la richiesta della quota di integrazione a lui spettante come genitore esercente la responsabilità genitoriale, dovrà inoltrare la domanda di AU e non il modello Rdc – Com AU.

  • NUCLEI COMPLESSI

Per i nuclei Rdc complessi, dove siano presenti nello stesso ISEE di riferimento più rapporti di filiazione rispetto a genitori differenti si propone un esempio:

due sorelle, Anna e Lucia, convivono e fanno parte dello stesso nucleo ai fini ISEE. Anna è indicata in ISEE come dichiarante mentre Lucia è contraddistinta con la lettera P “altra persona che fa parte del nucleo”. Fanno parte del medesimo nucleo familiare anche i 2 figli minori di Anna, Andrea e Marco, e Giovanni, il figlio minore di Lucia, indicato in ISEE con la lettera P, “altra persona nel nucleo”. Conseguentemente, Giovanni non risulta come figlio. Relativamente ad Andrea e Marco (figli di Anna), pertanto, l’integrazione è già stata riconosciuta dall’INPS, posto che la genitorialità di Anna è stata già individuata sulla base dell’ISEE. Nel caso di Giovanni, invece, la filiazione rispetto a Lucia deve essere appurata e, pertanto, sarà necessario provvedere all’inoltro di un modello Rdc – Com AU.

  • FIGLI NEOMAGGIORENNI

Nel caso di figli minorenni a carico che raggiungano la maggiore età in corso di godimento dell’integrazione Rdc/AU, il riconoscimento d’ufficio dell’assegno si interromperà a partire dal mese successivo al compimento della maggiore età, pertanto, qualora sussistano le condizioni previste  per l’accesso del figlio all’integrazione Rdc/AU, sarà necessario inviare un modello Rdc – Com AU o integrare un modello precedentemente presentato con le informazioni riguardanti il figlio divenuto maggiorenne.

  • GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI DIPENDENTI E MAGGIORAZIONE

Per il riconoscimento della maggiorazione spettante per la presenza nel nucleo Rdc di entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro e della maggiorazione compensativa per i nuclei familiari in cui un componente del nucleo medesimo abbia percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori, sarà necessario selezionare le relative opzioni nell’apposita sezione del modello Rdc – Com AU, per ogni figlio.

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