Assegno unico e universale

da | 10 Gen 2022 | Previdenziale

L’Assegno unico e universale costituisce un beneficio economico calcolato, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, e viene determinato dall’INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare rilevata dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Requisiti per beneficiare dell’assegno

L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno e cioè:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attivita’ lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età. In particolare, i figli maggiorenni,  per potere beneficiare dell’assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:

  1. frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
  2. svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  3. registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  4. svolgimento del servizio civile universale.

In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere da quanto previsto ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).

Misura e decorrenza

L’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente decorrenza della misura:

  • per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo;
  • per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia. Nel caso di presentazione dell’ISEE, la richiesta di ISEE aggiornato sarà possibile dal 1° gennaio 2022; appena ottenuto l’ISEE dall’INPS sarà possibile presentare la domanda rivolta ad ottenere l’AUU. In mancanza di ISEE, la domanda per l’AUU può essere presentata dal 1° gennaio 2022 e ciascun avente diritto riceverà l’importo minimo previsto.

Resta salva la possibilità di presentazione della DSU per l’ISEE in data successiva alla presentazione della domanda di AUU; in tal caso l’importo spettante verrà comunque ricalcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell’ISEE.

In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:

  • ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
  • ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE;
  • assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene erogata con l’importo minimo previsto.

Compatibilità dell’assegno con le prestazioni sociali e con il Reddito di cittadinanza

L’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza viene corrisposto d’ufficio l’assegno unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità; si precisa che seguirà un messaggio di approfondimento da parte dell’Istituto INPS per ulteriori chiarimenti.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti. Pertanto nel caso di nuovi nati la domanda può essere presentata entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio e l’assegno è riconosciuto dal settimo mese di gravidanza.

Modalità di erogazione dell’assegno

La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato. L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Pertanto, il pagamento può essere effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, affinche’ il pagamento dell’assegno non avvenga in misura ripartita. I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS.

Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo

In conseguenza all’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati: il premio alla nascita o per l’adozione del minore ed il Bonus Bebè. Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022: sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, che resta riconosciuto con riferimento all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio. Inoltre cessano di essere riconosciuti gli assegni familiari e sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia’’, che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.

Prestazione riconfermata per l’anno 2022 è invece il ‘bonus asilo nido’. E’ da precisare che si dispone la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, delle misure introdotte in materia di assegno temporaneo per i figli minori ed è altresì prorogata, fino alla medesima data del 28 febbraio 2022, la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare.

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