Bonus figli disabili

da | 9 Dic 2021 | Previdenziale

Il 30 novembre 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 ottobre 2021, su i “Criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di presentazione delle domande del contributo mensile in favore del genitore disoccupato o monoreddito con figli disabili a carico”.

In attesa della pubblicazione della Circolare INPS contenente le indicazioni amministrative e le modalità di presentazione delle domande, con questo articolo si fornisce un breve riepilogo di quanto stabilito dal Decreto.

Si tratta di un contributo che può arrivare sino a 500 Euro, per il triennio 2021-2023, ossia un beneficio destinato in favore del genitore disoccupato o monoreddito, appartenente ad un nucleo familiare monoparentale, con figli a carico con una disabilità riconosciuta non inferiore al 60%.

 Precisiamo che si intende per:

  • “Genitore disoccupato”, la persona priva di impiego oppure la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi le 8.145,00 euro all’anno o 4.800 euro annui da lavoro autonomo;
  • “Genitore monoreddito”, colui che riceve reddito esclusivamente dallo svolgimento dell’attività lavorativa, nonostante questa “sia prestata in favore di una pluralità di datori di lavoro” oppure che percepisce “un trattamento pensionistico previdenziale”, con l’esclusione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Non fa parte del reddito l’eventuale proprietà della casa di abitazione;
  • “Nucleo familiare monoparentale”, (genitori divorziati, vedovi o single..) il nucleo composto da uno solo dei genitori con uno o più figli a carico con disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%;
  • “Figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento”: per figli a carico si intendono quelli che non essendo economicamente indipendenti continuano ad essere mantenuti dal proprio genitore. In particolare, per restare a carico del genitore un figlio deve avere un reddito non superiore a 4.000 euro fino a 24 anni e non superiore a 2.840,51 euro se ha un’età maggiore di 24 anni.

Requisiti

Possono accedere al contributo coloro che, al momento della presentazione della domanda, risultano in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia;
  • ISEE in corso di validità non superiore a 3 mila euro;
  • essere disoccupati o monoreddito, facenti parte di un nucleo familiare monoparentale;
  • appartenere ad un nucleo familiare (come individuato ai fini ISEE) in cui siano presenti figli a carico con disabilità riconosciuta non inferiore al 60%.

Misura della prestazione

Il sussidio verrà riconosciuto mensilmente dall’INPS per un importo pari a 150 euro mensili, a partire dal mese di gennaio e per l’intera annualità. Più in particolare il contributo sarà così articolato:

  • 150 euro mensili per un figlio con disabilità;
  • 300 euro mensili per due figli con disabilità;
  • 500 euro mensili per più di due figli con disabilità.

Il contributo mensile, per espressa disposizione ministeriale, non concorre alla formazione del reddito complessivo ed è cumulabile con il Reddito di cittadinanza.

Decadenza

 Il beneficiario decade dal sussidio per una o più delle seguenti cause:

  • decesso del figlio;
  • perdita della responsabilità genitoriale;
  • affidamento del figlio a terzi.

Il genitore è tenuto a segnalare all’INPS il verificarsi di una delle cause di decadenza, inoltre è tenuto ad informare tempestivamente l’INPS in caso di ricovero del figlio presso istituti di cura di lunga degenza ovvero altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. L’Istituto provvederà, in questo caso, a sospendere il sussidio per tutto il periodo di ricovero.

Si ribadisce che per le indicazioni operative anche ai fini dell’invio della relativa domanda, occorre attendere le istruzioni dell’INPS, con relativa circolare.

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