Chiarimenti Naspi: i contributi neutri e la ricerca delle 13 settimane

da | 5 Apr 2023 | Previdenziale

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione
nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Sono utili, ai fini della ricerca delle 13 settimane, tutte le settimane indennizzate purché, per esse, risulti erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali previsti dalla norma.

Per il perfezionamento delle 13 settimane si considerano utili:

  • i contributi previdenziali, comprensivi della relativa aliquota contro la disoccupazione (DS, ASpI e NASpI), versati nello svolgimento di attività subordinata;
  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, periodi di congedo parentale (purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di
    lavoro);
  • i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
  • i periodi di astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età (nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare).

Il meccanismo di neutralizzazione

I cosiddetti periodi Neutri, sono periodi non utili per il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alla NASpI, ma sono periodi che consentono di ampliare l’arco temporale entro cui ricercare il relativo requisito previsto.

I periodi di inoccupazione o disoccupazione non danno luogo a neutralizzazione e non determinano, l’interruzione della ricostruzione del periodo di osservazione.

Nella verifica delle 13 settimane non si considerano utili, ma possono essere ‟neutralizzati” i periodi coperti da contribuzione figurativa derivante da:

  • malattia e infortunio sul lavoro, senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro;
  • cassa integrazione straordinaria, ordinaria e in deroga con sospensione dell’attività a zero ore;
  • permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità;
  • lavoro all’estero in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali in materia di assicurazione contro la disoccupazione;
  • aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali (aspettativa sindacale ex art. 31, L. n. 300/1970);

In conclusione, se presenti periodi neutri, il periodo di osservazione e ricerca di 4 anni, il periodo stesso si estende di un tempo pari a quello del periodo neutro. Questo è l’unico modo per individuare le settimane di contribuzione utile in un periodo che sia superiore ai 4 anni.

Visite Articolo: 10

Articoli Correlati

Pin It on Pinterest