Congedo parentale indennizzato all’80%

Arrivano i chiarimenti in un documento dell’Inps in materia di maternità, più precisamente del congedo Parentale, con la circolare Inps 45/2023.

Trattasi di un mese del congedo parentale per le madri (o i padri) lavoratori dipendenti, che sarà indennizzato all’80% della retribuzione in sostituzione del 30% come da normativa passata.
Sarà fruibile, da quest’anno, un mese del congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione entro il sesto anno di vita del figlio e in alternativa tra i genitori, pertanto, o fruibile dalla mamma oppure dal papà.

Congedo parentale


Il congedo parentale prevede il diritto all’astensione facoltativa dal lavoro che spetta ai genitori una volta terminato il «congedo di maternità» o il «congedo di paternità» spettante in occasione della nascita/adozione di un bimbo.
Con la riforma del dlgs n. 105/2022, alla coppia di genitori lavoratori dipendenti spettano: 10 mesi di congedo parentale continuativi o frazionati (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), sino al compimento del 12° anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Prima dell’applicazione delle nuove disposizioni, era previsto che, i primi nove mesi erano indennizzati al 30% della retribuzione e fruiti nel seguente modo:

  • tre mesi alla madre,
  • tre mesi al padre,
  • altri tre mesi di comune accordo tra i due,
  • I periodi ulteriori a nove mesi eventualmente richiesti dai genitori sono indennizzati (sempre al 30%) solo se il richiedente risulta in possesso di un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione Inps (cioè circa 1.370€ al mese). In caso contrario non sono indennizzati.

In caso di «genitore solo», sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione.

Un mese all’80%


Dal 1° gennaio 2023, la legge 197/2022 (legge Bilancio 2023), introduce una novità sul trattamento economico del congedo parentale, prevedendo che una delle mensilità fruite entro il sesto anno di vita del figlio sia indennizzata all’80%, in alternativa del 30%, ma esclusivamente a uno dei due genitori.
Tale novità riguarda solo i lavoratori dipendenti escludendo tutte le altre categorie di lavoratori parasubordinati e autonomi. Esempio: se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

Riepilogando

  • Un mese di congedo parentale è indennizzato all’80% della retribuzione se la fruizione avviene entro il 6° anno di vita del bimbo o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento del minore;
  • Otto mesi restano indennizzati al 30% a prescindere dalla situazione reddituale del genitore;
  • I restanti due mesi sono indennizzati solo in presenza delle condizioni reddituali del genitore (reddito individuale non superiore a 2,5 volte il TM).

Il mese indennizzato all’80%, è uno solo (per la coppia) e può essere fruito in modalità ripartita tra i genitori (anche negli stessi giorni) o da uno soltanto di essi.

E’ bene sottolineare che, tale novità, interessa i congedi parentali decorrenti dal 1° gennaio 2023 e riguarda solo coloro che terminano il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022; sono esclusi, quindi, i genitori che abbiano terminato il congedo di maternità o paternità al 31 dicembre 2022.
Per congedo di paternità conta sia quello «obbligatorio» (10 giorni da fruire dai due mesi anteriori al parto ai cinque successivi) sia quello «alternativo» (che spetta in assenza della madre).

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