Indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo

da | 13 Dic 2023 | Previdenziale

Il D. Lgs. n. 175/2023, introduce un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

I destinatari della misura, per l’anno 2023, potranno presentare la domanda entro e non oltre il 15 dicembre 2023, a pena di decadenza.

A partire poi dal 1° gennaio 2024, la misura viene introdotta in modo strutturale e potrà essere richiesta, a pena di decadenza, entro il 30 marzo di ogni anno.

Brevemente chi sono i destinatari:

  1. lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
  2. lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo;
  3. lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1 lettera b) del suddetto decreto legislativo n. 182 (lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub a), individuati come destinatari dell’indennità di discontinuità con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023 e come di seguito elencati:
  • operatori di cabine di sale cinematografiche;
  • impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
  • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
  • impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
  • lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.
  • lavoratori intermittenti di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo in esame iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

I principali requisiti:

  • essere cittadino UE o straniero regolarmente soggiornante;
  • essere residente in Italia da almeno un anno;
  • avere reddito non superiore 25.000 nell’anno precedente alla domanda;
  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto;
  • aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nel medesimo anno;
  • avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Come indicato in precedenza, il termine di presentazione delle domande è per l’anno 2023 entro il 15 dicembre 2023 a pena di decadenza, per l’anno 2024 invece potrà essere richiesta entro il 30 marzo di ogni anno a pena di decadenza.

La Misura

Per l’anno 2023, è pari al 90% della media delle retribuzioni derivanti da esercizio di attività lavorative nel settore dello spettacolo riferite all’anno precedente alla domanda.

Per l’anno 2024, invece, è pari al 60% della media delle retribuzioni derivanti da esercizio di attività lavorative nel settore dello spettacolo riferite all’anno precedente alla domanda.

In ogni caso, ci saranno comunque ulteriori circolari o messaggi che spiegheranno il calcolo e la misura della prestazione.

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