Indennità di disoccupazione agricola: la richiesta dal 1° Gennaio 2022

da | 28 Dic 2021 | Previdenziale

Chi ha prestato attività agricola quale dipendente nel 2021, tra pochi giorni potrà richiedere l’indennità di disoccupazione. Il termine per l’invio delle domande è il 31 Marzo. Che cos’è e come funziona l’indennità di disoccupazione agricola? Vediamolo insieme in questo articolo.

L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate.

In particolare, è riconosciuta:

  • agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
  • agli operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • ai piccoli coloni;
  • ai compartecipanti familiari;
  • ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

Invece, non hanno diritto a tale indennità:

  • i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto;
  • i lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, o per parte dell’anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
  • i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° Gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Mentre, nel caso di pensionamento durante l’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
  • i lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell’anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo;
  • i lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa;
  • i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Ai fini del diritto alla prestazione i lavoratori agricoli:

  • devono essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda;
  •  devono avere due anni di anzianità assicurativa (ossia l’iscrizione negli elenchi nominativi per un altro anno, oltre quello cui si riferisce la richiesta di prestazione); in alternativa, un contributo settimanale per disoccupazione, versato per attività dipendente non agricola prestata anteriormente al biennio solare precedente la domanda);
  • devono avere almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità (2020 – 2021); tale requisito può essere perfezionato attraverso il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento. Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche contributi figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.

Quanto spetta e come fare domanda.

L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue. L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni, agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva.

L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione.

La domanda di indennità di disoccupazione agricola, deve essere presentata tra il 1° Gennaio ed entro il 31 Marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.

L’interessato, contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola, può richiedere l’ANF (Assegno al Nucleo Familiare), che per quest’anno sarà erogato solo per i mesi di Gennaio e Febbraio, in quanto quest’ultima misura farà spazio dal 1° Marzo all’assegno unico universale. I requisiti relativi al reddito e alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. La percezione dell’assegno è legata alla durata dell’attività lavorativa.

Dopo aver inviato la domanda di disoccupazione agricola entro il 31 Marzo di ogni anno, bisogna attendere l’istruttoria della pratica, sino al mese di Giugno. Il pagamento della disoccupazione agricola avviene in un’unica soluzione sul conto corrente indicato sulla domanda, tra il mese di Giugno e fine Luglio.

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