L’Inps ha completato le elaborazioni utili al pagamento d’ufficio dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro per il 2024 introdotto dal 2001 (legge 388/2000).
Per ottenere l’importo di 154,94€, i pensionati devono soddisfare due requisiti fondamentali; innanzitutto, l’importo della pensione non deve superare il trattamento minimo Inps che è pari a 7.781,93€ annui. A questo valore va aggiunto l’importo aggiuntivo di 154,94€, portando il limite a 7.936,87€. Se la pensione è superiore a 7.781,93€ ma non supera i 7.936,87€, al pensionato spetterà un importo pari alla differenza tra quest’ultimo valore e l’importo effettivo della pensione.
Il secondo requisito è il reddito complessivo assoggettabile all’Irpef, inclusivo del trattamento pensionistico, che non deve eccedere una volta e mezza il trattamento minimo, cioè 11.672,9€ annui per il 2024.
In caso di pensionato coniugato, oltre al limite di reddito personale, è necessario che il reddito cumulato con quello del coniuge non superi tre volte il trattamento minimo, pari a 23.345,79€ annui per il 2024. Qualora uno di questi limiti venga superato, il diritto all’importo aggiuntivo viene meno. Si precisa che il reddito del coniuge non viene conteggiato nel caso di separazione legale ed effettiva.
Il beneficio sarà corrisposto con la rata della pensione di dicembre 2024, riportando la dicitura: “Importo Aggiuntivo (Legge 23 dicembre 2000 n. 388) – Credito Anno 2024”. Per i pensionati che non percepiscono trattamenti dall’Inps, l’importo sarà erogato dalla Cassa Professionale competente, individuata attraverso il Casellario centrale dei pensionati. L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 509/94.
Sono state escluse dalla lavorazione: le pensioni supplementari; quelle detassate per la convenzione sulla doppia imposizione; le pensioni con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali; le pensioni con pagamento localizzato presso uffici pagatori delle strutture territoriali; le pensioni con importo mensile di dicembre 2023 pari a zero; le pensioni eliminate.
Le indicazioni sulla quattordicesima
Per quanto riguarda invece la cosiddetta “quattordicesima” (articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 81/2007). l’istituto nel documento pubblicato spiega che anche per la platea dei soggetti che ne hanno titolo nel secondo semestre 2024 sono stati applicati i limiti reddituali al tasso definitivo del +5,4%, utilizzato per l’elaborazione centrale relativa al mese di luglio 2024. La somma aggiuntiva è stata riconosciuta sulla mensilità di dicembre 2024 a oltre 200.000 beneficiari. Per tutti i pensionati interessati, la comunicazione di dettaglio del pagamento di dicembre 2024 reca l’indicazione: “QUATTORDICESIMA (LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 127) – CREDITO ANNO 2024”.