Le maggiorazioni previste per l’Assegno Unico e Universale

da | 15 Feb 2022 | Previdenziale

In aggiunta all’importo dell’assegno base, è prevista l’erogazione anche delle maggiorazioni in base a determinate condizioni.

Sono previste maggiorazioni per:
a) figli successivi al secondo;
b) figli con disabilità;
c) madri di età inferiore a 21 anni;
d) genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
e) nuclei familiari con ISEE non superiore a 25 mila €.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

a) FIGLI SUCCESSIVI AL SECONDO
Per ciascun figlio successivo al secondo, è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 € mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 € e si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore di 15 €, in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 €.

b) FIGLI CON DISABILITA’

  • Per ciascun figlio minorenne con disabilità come indicato nel modello ISEE, gli importi sono incrementati di una somma pari a 105 €, 95 € e 85€ mensili in caso rispettivamente di non autosufficienza, di disabilità grave e di disabilità media;
  • per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità media, è calcolata una maggiorazione dell’importo pari a 80 €;
  • mentre se con disabilità di grado almeno medio per figlio a carico di età pari o superiore a 21 anni, è previsto un assegno dell’importo pari a 85 € mensili.
    Tale importo spetta pieno per un ISEE pari o inferiore a 15.000 € mentre per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 € in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 €.

 

c) MAGGIORAZIONI PER LE MADRI DI ETA’ INFERIORE A 21 ANNI
Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi pari a 20 € mensili per ciascun figlio.

d) GENITORI ENTRAMBI TITOLARI DI REDDITO DA LAVORO
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 € mensili, importo che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 € mentre, per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Rilevano ai fini della maggiorazione, i redditi da lavoro dipendente o assimilati, nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa che devono essere posseduti al momento della domanda.
In particolare, con riferimento ai redditi da lavoro autonomo si precisa che si considerano tali anche:
– i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali;
– le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.

e) MAGGIORAZIONE PER I NUCLEI CON ISEE NON SUPERIORE AI 25 MILA EURO
Al fine di consentire il passaggio alle nuove misure a sostegno dei figli a carico, per le annualità 2022, 2023 e 2024, è prevista una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno qualora siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
2. effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’ANF in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

La norma introduce una “clausola di salvaguardia” che si sostanzia nel confronto tra il nuovo Assegno Unico Universale spettante e la sommatoria delle detrazioni fiscali medie e il valore ANF teorico. Al nucleo familiare verrà corrisposto l’importo che risulta più favorevole tra i due. Questa maggiorazione avrà durata triennale e spetterà:

  • in misura intera, per l’anno 2022, a decorrere dal 01/03/2022;
  • un importo pari a 2/3 nell’anno 2023;
  • un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio 2025.

Si informa che è disponibile online, sul sito dell’Istituto Inps, un canale di simulazione dell’importo spettante di Assegno Unico e Universale.

Visite Articolo: 0

Articoli Correlati

Pin It on Pinterest