L’Inps conferma con il messaggio n° 169 del 13 gennaio 2022, la possibilità di poter presentare le domande con il regime sperimentale donna, per coloro che hanno maturato i requisiti sia anagrafici che contributivi previsti, entro il 31/12/2021.
Le lavoratrici, possono accedere alla pensione con opzione donna se in possesso di:
- 35 anni di contributi;
- 58 anni di età in caso di lavoratrici dipendenti, o 59 anni di età se parliamo di lavoratrici autonome.
In ogni caso tali requisiti devono essere soddisfatti congiuntamente entro e non oltre il 31/12/2021.
L’Inps conferma, inoltre, le principali caratteristiche già note del trattamento pensionistico in questione ed in particolare:
• resta confermato il “meccanismo delle finestre” che prevede un differimento della percezione del primo rateo dell’assegno pensionistico decorsi 12 mesi (o 18 mesi per le lavoratrici autonome), dopo la maturazione dei requisiti;
• la misura della pensione viene determinata con l’applicazione delle regole di calcolo contributivo (per cui le lavoratrici interessate subiranno una penalità rispetto ai criteri di calcolo pensione “misti”);
• se i requisiti sono maturati entro il 31 dicembre 2021, la domanda di pensione può essere presentata anche successivamente alla prima decorrenza utile (esempio nel 2023, nel 2024 etc..).
Importante è ricordare che, per le lavoratrici del settore privato in riferimento ai 35 anni di contributi, questi dovranno essere necessariamente “contributi da lavoro effettivo”, escludendo quindi la contribuzione figurativa derivante da disoccupazione e da malattia non integrata dal datore di lavoro.
Non esiste la possibilità di “cumulare” gratuitamente i vari spezzoni contributivi presenti in altre gestioni previdenziali dell’INPS o delle casse professionali al fine di raggiungere i 35 anni di contribuzione. Quindi, chi ne ha bisogno, deve ricorrere inevitabilmente alla domanda di ricongiunzione della contribuzione.
Appare utile ricordare che il requisito contributivo può essere perfezionato anche tramite il riscatto di laurea (formula agevolata), ma l’importante è sapere che la domanda di riscatto andrà presentata contestualmente alla domanda di pensione e non prima, come sottolineato dal messaggio n. 4560/2021.
Comparto scuola
Anche le lavoratrici del settore scolastico, potranno presentare domanda di cessazione dal servizio, ma entro il 28/02/2022. In riferimento al comparto Scuola e AFAM, per coloro che hanno maturato i requisiti nel 2021 e non ha potuto presentare domanda di cessazione dal servizio nei termini previsti dal Miur, sono riaperti i termini per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio sino al 28 febbraio 2022, con effetto dall’inizio dell’anno scolastico o accademico (cioè dal 1° settembre o dal 1° novembre 2022).