Si ritorna a scuola: via alle domande di bonus asilo nido

da | 14 Set 2021 | Previdenziale

Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016, spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati.
Con l’articolo 1, comma 343, legge 27 dicembre 2019 n. 160, l’importo del buono è stato elevato fino a un massimo di 3.000 euro sulla base dell’ ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.
Il bonus è pagato direttamente dall’INPS su domanda del genitore richiedente.

Si elencano gli importi massimi concessi e i relativi importi mensili, fermo restando che il bonus richiesto per asilo nido può essere erogato, nel limite di spesa che per il 2021 è di 530 milioni di euro, secondo l’ordine di presentazione della domanda online.

• ISEE minorenni fino a 25.000 euro = budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro per 11 mensilità).
• ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità)
• ISEE minorenni da 40.001 euro = budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 per 11 mensilità).

In assenza dell’indicatore ISEE valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato fino a un massimo di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti.Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta e non è cumulabile con la detrazione fiscale frequenza asili nido.L’INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN , conto corrente estero Area SEPA).
L’erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo. A seguito di quanto, l’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano la decadenza:

1. perdita della cittadinanza;
2. decesso del genitore richiedente;
3. decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
4. affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi).

REQUISITI

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei seguenti requisiti :
• cittadinanza italiana;
• cittadinanza UE;
• permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
• carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea;
• carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea;
• status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
• residenza in Italia;
• il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta dell’asilo nido;
Tutti i requisiti elencati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA

La domanda può essere presentata entro la mezzanotte del 31 dicembre 2021.
La domanda può essere presentata esclusivamente online all’INPS attraverso il servizio dedicato.In alternativa, si può fare la domanda tramite gli enti di patronato.
Ai fini del rimborso, è necessario che la domanda sia presentata dal genitore che sostiene il pagamento della retta.
Il genitore richiedente dovrà specificare nella domanda se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo.
Il richiedente dovrà indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2021 (per un massimo di 11 mesi) per le quali intende ottenere il beneficio. Ciò permetterà di accantonare gli importi relativi ai mesi prenotati.
Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante il pagamento della retta relativa ad almeno un mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione o comunque l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1 aprile 2022.
In ogni caso il rimborso avverrà solo dopo aver allegato la ricevuta di pagamento.

La prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite: ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per i nidi aziendali, anche tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido, dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.Nel caso in cui una delle suddette ricevute sia relativa al pagamento di più mesi di frequenza, il file dovrà essere allegato rispetto ogni mese a cui si riferisce; in particolare la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dovrà indicare:

1. la denominazione e la partita iva dell’asilo nido;
2. il codice fiscale del minore;
3. il mese di riferimento;
4. gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;
5. il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

Visite Articolo: 0

Articoli Correlati

Pin It on Pinterest