Assunzione agevolata di donne svantaggiate: le istruzioni operative.

La Commissione Europea ha autorizzato la concedibilità dell’esonero per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e le trasformazioni di contratto a termine in contratto a tempo indeterminato di “donne svantaggiate” effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023.
A seguito dell’approvazione dell’Unione Europea, l’INPS ha pubblicato, con propria Circolare del 23 giugno 2023 n. 58, le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo.

Datori di lavoro beneficiari
Possono accedere all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Il beneficio non si applica, invece, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, delle imprese operanti nel settore finanziario che svolgono le attività rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66 del Codice Ateco 2007 (indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities) e ai datori di lavoro domestico.

Lavoratrici per le quali spettano gli incentivi

L’agevolazione spetta in riferimento alle assunzioni o trasformazioni di contratto che interessano “donne lavoratrici svantaggiate”.

Sono riconducibili alla nozione di donne svantaggiate le seguenti categorie:

  • donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Tali settori e professioni sono individuati annualmente con Decreto Interministeriale
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Pertanto, ai fini del riconoscimento del beneficio, è richiesto uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) che deve risultare dalla dichiarazione di immediata disponibilità effettuata al Centro per l’impiego competente, ovvero il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego regolarmente retribuito”.

Al riguardo, si precisa che, ai fini del rispetto del suddetto requisito, occorre considerare il periodo di 6 o 24 mesi antecedente la data di assunzione/trasformazione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto:

  • un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi;
  • ovvero un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.174 euro;
  • o un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 5.500 euro.

Rapporti di lavoro oggetto di incentivo e durata

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato, le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a termine e anche in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione (sia per le assunzioni a tempo indeterminato che a quelle a tempo determinato).

L’incentivo non può, invece, essere riconosciuto con riferimento ai rapporti di lavoro intermittente, alle prestazioni di lavoro occasionale, ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico.

In riferimento alla durata dell’agevolazione, la stessa spetta per un periodo massimo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato e per un massimo di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine l’incentivo spetta per un periodo massimo di 18 mesi complessivi, a decorrere dalla data di assunzione in caso di precedente rapporto a termine agevolato ovvero dalla data di trasformazione qualora per il rapporto a termine non sia stata richiesta l’agevolazione.

L’INPS precisa, inoltre, che il periodo di fruizione del beneficio può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità. In caso di sospensione il datore di lavoro ha diritto al differimento temporale del periodo di godimento dell’incentivo per una durata pari alla sospensione.

Misura del beneficio

L’incentivo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari:

  • 6.000 euro annui per le assunzioni/trasformazioni avvenute nel periodo luglio 2022 – dicembre 2022;
  • 8.000 euro annui per le assunzioni/trasformazione effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, i massimali delle agevolazioni devono essere proporzionalmente ridotti.

Requisiti per l’accesso all’agevolazione

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, disciplinati dall’articolo 31 del D. Lgs. n. 150/2015;
  • realizzazione dell’incremento occupazionale netto (calcolo ULA) calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. È necessario raffrontare il numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di ULA dell’anno successivo all’assunzione.

L’agevolazione costituisce un aiuto di Stato e, pertanto, è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite dal nuovo Quadro Temporaneo “Temporary Crisis and Transition Framework”, approvato dalla Commissione Europea.

Ai fini della fruizione dell’incentivo i datori di lavoro sono tenuti a compilare preventivamente il modulo online “92-2012”, presente all’interno del Cassetto previdenziale, per ciascun evento incentivabile.

Visite Articolo: 0

Articoli Correlati

Pin It on Pinterest