La circolare INPS n. 60 del 20 marzo 2025 fornisce aggiornamenti importanti sulle agevolazioni destinate alla frequenza degli asili nido, sia pubblici che privati, e sulle forme di supporto per bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie croniche, anche a domicilio. Le disposizioni sono frutto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, che amplia le misure di sostegno per le famiglie con bambini piccoli.
Al momento, le famiglie non possono ancora inviare la richiesta per il bonus, ma considerata la pubblicazione delle istruzioni non dovrebbe tardare.
Il Bonus Nido 2025 può essere richiesto dal genitore di un bambino con meno di tre anni, a condizione che soddisfi i seguenti requisiti:
- Cittadinanza: italiana o di uno Stato membro dell’UE. I cittadini extracomunitari devono possedere un permesso di soggiorno di lungo periodo o specifici permessi validi, come quelli per protezione internazionale, Carta Blu, permesso di lavoro subordinato o autonomo, protezione speciale, ecc.
- Residenza: il genitore che fa richiesta deve essere residente in Italia.
- Responsabilità genitoriale: la domanda può essere presentata dal genitore, dall’affidatario (nel caso di affido temporaneo o preadottivo), o dal tutore legale.
- Età del bambino: il minore deve avere meno di tre anni al momento della domanda e per tutta la durata del contributo.
- ISEE minorenni: è necessario un valore ISEE valido per determinare l’importo del contributo, ma la domanda può essere presentata anche senza ISEE, ricevendo così il contributo minimo previsto.
Dal 1° gennaio 2025, il contributo per il Bonus Nido varia in base all’ISEE del nucleo familiare e alla data di nascita del bambino, come segue:
Bambini nati prima del 1° gennaio 2024:
- 3.000 € (ISEE fino a 25.000,99 €);
- 2.500 € (ISEE tra 25.001 e 40.000 €);
- 1.500 € (ISEE sopra 40.000 € o assente);
Bambini nati dal 1° gennaio 2024:
- 3.600 € (ISEE fino a 40.000 €);
- 1.500 € (ISEE superiore a 40.000 € o assente);
La circolare specifica che, qualora l’ISEE risulti attestato ma siano presenti omissioni o discrepanze nei dati relativi al patrimonio mobiliare o ai redditi autodichiarati, o nel caso si riscontrino incongruenze tra i dati forniti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e quelli disponibili nei sistemi INPS, il contributo verrà erogato nella misura prevista per chi non presenta ISEE.
In caso di rettifica della DSU con dati corretti, o presentazione di una nuova DSU regolare, il contributo verrà ricalcolato sulla base delle nuove informazioni fornite.
Le domande per il Bonus Nido possono essere presentate a partire dal giorno di apertura del servizio, come comunicato dall’INPS, fino al 31 dicembre di ogni anno.
Le modalità di presentazione sono due:
1. Portale web INPS, con accesso tramite SPID, CIE o CNS.
2. Patronati, utilizzando i servizi di assistenza.
Il richiedente deve specificare il tipo di beneficio per cui sta facendo domanda e fornire i seguenti documenti:
- Per il contributo asilo nido: ricevuta di pagamento della retta e, per le strutture private, l’autorizzazione all’apertura.
- Per il supporto domiciliare: certificato del pediatra che attesti l’impossibilità di frequentare l’asilo a causa di gravi patologie.
Il contributo viene erogato dall’INPS previa verifica della documentazione, che deve essere caricata sulla piattaforma INPS entro il 30 aprile dell’anno successivo alla presentazione della domanda.
I documenti richiesti per il rimborso sono:
- Fattura della retta con il codice fiscale del genitore richiedente e del minore.
- Prova di pagamento effettuato tramite bonifico, assegno o altro metodo tracciabile.
ATTENZIONE: Il contributo è incompatibile con la detrazione fiscale per le spese di asilo nido.