IMU 2023: tutte le novità di quest’anno

da | 12 Mag 2023 | Fiscale

1) Dichiarazione IMU 2023: termini e modalità di presentazione

Entro il 30 giugno 2023 va presentata la dichiarazione IMU per l’anno 2022. In generale, la dichiarazione IMU:

  • deve essere presentata, 
  • o, in alternativa, trasmessa in via telematica, 

entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello:

  • in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, 
  • o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. 

Attenzione al fatto che, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivisempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

2) IMU 2023: esenzione per immobili occupati

La “Legge di Bilancio 2023” ha stabilito l’esenzione dal pagamento dell’IMU per i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato a tal fine regolare denuncia.

È stata in particolare modificata la “Legge di Bilancio 2020”, aggiungendo tra gli immobili esenti da IMU anche gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali:

  • sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di:
    • violazione di domicilio e 
    • invasione di terreni o edifici oppure 
    • per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale

Per poter godere della esenzione dal pagamento dell’imposta, il soggetto passivo deve comunicare al Comune secondo modalità telematiche, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

Analogamente, quando cessa il diritto per l’esenzione, il soggetto medesimo deve darne comunicazione.

3) IMU 2023: la dichiarazione degli enti non commerciali

Sempre il 30 giugno scade il termine di invio della Dichiarazione IMU ENC.

In particolare, la dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata:

  • dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, 
  • vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i)

4) IMU 2023: agevolazioni per immobili in comodato a genitori e figli

Tra le agevolazioni previste per l’IMU 2023 vi è la riduzione dell’aliquota del 50% in specifici casi indicati dalla norma di riferimento.

In particolare, l’art. 1, comma 747 della legge 160/2019 stabilisce che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 %, per le abitazioni concesse in concesse in comodato d’uso ai parenti in linea retta.
Viene specificato che, la riduzione del 50% ad eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, si applica a condizione che:

  • il contratto di comodato sia registrato;
  • il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

5) IMU 2023: novità per le aliquote

La legge di bilancio 2023 è intervenuta sulla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU, affidandoa un decreto del MEF, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU.

Inoltre, in tema di adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comuni si prevede che, in mancanza di una delibera:

  • approvata secondo le modalità di legge, e 
  • pubblicata tempestivamente (entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento)

trovano applicazione le aliquote di base IMU non invece quelle vigenti nell’anno precedente.

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